ASTENSIONE COLLETTIVA DALL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEGLI AVVOCATI EX LEGE 146/1990 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000 PER I GIORNI 20, 21, 22 E 23 NOVEMBRE 2018.

Pubblicato il 09/11/2018 da Angelo Polo

 

ASTENSIONE COLLETTIVA DALL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEGLI AVVOCATI EX LEGE 146/1990 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000 PER I GIORNI 20, 21, 22 E 23 NOVEMBRE 2018. 

La Camera Penale di Bolzano, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 08.11.2018, 

in ossequio 

alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure – è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 

comunica 

ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che: 

a) l’astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 4 giorni e si terrà dal 20 al 21 novembre 2018 compresi; 
b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane di data 8 novembre 2018, da intendersi qui integralmente richiamata e parte integrante del presente atto, attiene alle recenti innovazioni e proposte normative avanzate dal governo e lesive dei principi costituzionali del giusto processo, della terzietà del giudice, della ragionevole durata dei processi, della presunzione di non colpevolezza, dell’inviolabilità della libertà personale e della funzione rieducativa della pena; 
c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane (www.camerepenali.it) e della Camera Penale territoriale (www.camerapenale.bz.it), mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.); 
d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato; 
e) tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni; 
f) l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000; 
g) sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto. 

Bolzano, lì 09.11.2018