Astensione: diritto al rinvio delle udienze camerali

Pubblicato il 22/01/2014 da Avv. Paolo Corti

Importante novità in materia di astensione dalle udienze.

Con sentenza 24 ottobre 2013 - 17 gennaio 2014, n. 1826 la sez. VI penale della Corte di Cassazione cambia radicalmente indirizzo giurisprudenziale, dichiarando che l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria non costituisce un "legittimo impedimento" del difensore, bensì l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. Conseguentemente anche le udienze camerali, in cui la presenza del difensore non sia necessaria ai sensi del codice di rito, dovranno essere rinviate se il difensore dichiari di aderire alla proclamata astensione in conformità al codice di autoregolamentazione (l'adesione all'astensione deve essere dichiarata all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine dal difensore personalmente o tramite di un sostituto oppure può essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice e agli altri avvocati almeno due giorni prima della data stabilita).