Il decreto legislativo che regolamenta la materia
DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 2015, N. 6 Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
Visto, in particolare, l’articolo 16 della citata legge n. 247 del 2012 che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei criteri e delle modalità di accesso a una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’ufficio;
Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso il relativo parere nella seduta del 20 giugno 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 1. All’articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio. 2 1-bis. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
1-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento; b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nell’elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell’ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.
1-sexies. I professionisti iscritti all’elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.».
Art. 2 Disposizione transitoria 1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio predisposti dai Consigli dell’ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco nazionale previsto dall’articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l’iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall’articolo 29, comma 1- quater, delle disposizioni medesime.
3 Art. 3 Modifiche all’articolo 97 del codice di procedura penale 1. Il comma 2 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.».
Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 gennaio 2015
Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione Grasso Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando