Gratuito patrocinio
Pres. Trib. Bz. Ord. 8/1/2014 n. 28
Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione e revoca – ricorso a mere presunzioni fondate sui precedenti – illegittimità – necessità di dimostrare il superamento dei limiti di legge – sussistenza.
Il giudice non può negare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato semplicemente richiamandosi ai precedenti penali, dovendo invece fornire la dimostrazione del superamento dei limiti di legge senza poter ricorrere ad un ragionamento meramente presuntivo (nella specie, sulla base di cinque condanne per delitto di furto il giudice aveva dedotto automaticamente la cospicua valenza economica degli stessi, dimostrativa della circostanza che l'interessata aveva disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio - annullamento e liquidazione).